Nel 2021 è stato emanato il Decreto-legge n. 146/2021 (convertito nella Legge n. 215/2021) che ha introdotto il nuovo comma 7-ter all’interno del succitato articolo 37; tale comma prevede che:
- La formazione deve essere svolta interamente in presenza (quindi anche in videoconferenza ma non in e-learning)
-La formazione deve essere ripetuta con cadenza almeno biennale
- Approfondimenti giuridico-normativo
- I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs 81/08
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
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