Fare l’RSPP e dormire sonni tranquilli. Lezione 1: la relazione di sopralluogo

Spesso, ai corsi di formazione e parlando con i colleghi, rilevo una grande apprensione legata al rischio di eventuali conseguenze penali e civili dovute all’operato come RSPP o anche solo come consulente aziendale.

Come ben saprete, anche se il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni a carico dell’RSPP, mancando pure l’articolo relativo agli obblighi di questa figura, non mancano le sentenze a carico di coloro che sono stati chiamati, sia come risorse interne sia come consulenti, ad occuparsi della materia legata alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Se proprio vogliamo trovare un appiglio per capire cosa compete all’RSPP, possiamo rifarci all’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 che riporta i compiti in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), di cui l’RSPP è, in base all’articolo 2 comma 1 lettera, il coordinatore.

Cominciamo un percorso volto proprio a capire come comportarsi per ridurre al minimo il rischio di eventuali contestazioni penali o civili a nostro carico. Iniziamo con la lettera a del comma 1 dell’articolo 33:

[il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede] all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;

Sebbene molti confondano questa previsione con il fatto che all’RSPP tocchi la valutazione dei rischi, obbligo, invece, indelegabile del datore di lavoro, la frase di cui sopra, richiede al Servizio di Prevenzione e Protezione di farsi parte attiva nei processi di:

  1. individuazione dei fattori di rischio: al Servizio di Prevenzione e Protezione, spetta il compito di segnalare le condizioni di pericolo in modo da permettere al datore di lavoro di valutarne i rischi correlati;
  2. valutazione dei rischi: non si intende che il SPP debba effettuare la valutazione del rischio ma che questi diano al datore di lavoro gli strumenti informativi necessari per comprendere al meglio gli impatti del singolo fattore di rischio, al fine di effettuare la valutazione intesa come processo finalizzato al miglioramento;
  3. individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro: nella sua attività, il SPP non dovrà solo individuare i fattori di rischio e dare indicazioni al datore di lavoro degli impatti che quel rischio può avere, ma dovrà fornire anche informazioni su come andare a ridurre quel determinato rischio.

In sostanza, non spetta al SPP definire cosa fare per ridurre o eliminare un rischio, nè dare le scadenze entro cui mettere in atto le misure, ma dovrà:

  1. segnalare al datore di lavoro i fattori di rischio, affinché lui le consideri nel processo di valutazione dei rischi;
  2. fornire al datore di lavoro indicazioni utili a comprendere quanto grave può essere l’impatto di un determinato rischio, in modo che egli possa coscientemente capire su quali pericoli intervenire prioritariamente e quante risorse poter destinare;
  3. fornirgli informazioni circa le possibili misure da mettere in atto per il suo contenimento.

In questo modo, il datore di lavoro, anche tenendo conto delle risorse in suo possesso, potrà definire con coscienza, il programma di miglioramento previsto all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi.

Strumenti pratici

Veniamo ora a come fare tutto questo nella pratica della nostra professione. Per farlo, Vi propongo il mio modello di lavoro che, ritengo, abbia finora sortito gli effetti sperati.

Quando mi reco presso un cliente, che sia la prima volta che ci vado, o che sia un sopralluogo periodico, io effettuo un sopralluogo di tutti i locali di lavoro, volto a:

  1. analizzare le condizioni dell’ambiente di lavoro: l’allegato IV porta con sè molte prescrizioni che, come SPP, devo segnalare qualora non fossero rispettate. Vi invito ad analizzare, nello specifico, le scale interne, i servizi igienici e gli spogliatoi, eventuali locali interrati, vie di passaggio;
  2. analizzare lo stato delle attrezzature di lavoro. L’allegato V, sebbene si applichi alle attrezzature realizzate in assenza di regolamenti specifici, è un utile strumento per capire quali condizioni di rischio analizzare e quali misure aspettarci quando ci avviciniamo ad un’attrezzatura di lavoro. Spesso, nella mia esperienza, le macchine mancano di presidi di sicurezza già previsti nel D.P.R. 547/55. Nel caso di macchine costruite o modificate dopo il 1996, non potrete che fare riferimento alla documentazione del produttore ma, se noterete delle condizioni di rischio palesi, dovrete comunque segnalarlo al datore di lavoro. Senza arrivare alla verifica completa allegato V di ogni singola macchina, io controllo le condizioni generali della macchina ed eventuali non conformità palesi, come riportato in questo video dedicato alla Verifica di conformità di una fresatrice;
  3. cartellonistica: sono le non conformità più comuni e, fortunatamente, più facili da correggere. Controllate la presenza di questa cartellonistica:
    • mezzi di protezione antincendio manuali: tutti i mezzi di protezione manuali vanno segnalati per evidenziarne la posizione e facilitarne l’uso: estintori, idranti a muro, idranti a colonna, attacco della motopompa, pulsanti di allarme, pulsanti di sgancio, valvole di sezionamento;
    • vie di esodo: è necessario segnalare il percorso verso l’uscita di emergenza, almeno, con questi cartelli: cartelli con freccia verso il basso sopra le uscite di emergenza e sopra le porte installate lungo le vie di esodo, cartelli indicanti la via da percorrere quando non siano visibili i cartelli sopra le porte, cartello indicante il punto di raccolta;
    • cartello indicante la posizione della cassetta di primo soccorso;
    • divieto di fumare: all’ingresso andrà evidenziato il divieto di fumare usando il cartello che riporta anche le norme, le sanzioni e il nome dell’incaricato del controllo. Si potranno installare i cartelli indicanti il solo divieto nelle altre parti dell’azienda;
  4. vie di esodo: controllate che siano sgombre da materiali, che i cartelli non sia oscurati da eventuali impilamenti troppo alti, che le porte lungo le vie di esodo e le uscite di emergenza siano apribili nel verso dell’esodo, che non ci siano porte bloccate da materiale stoccato sul lato esterno oppure mediante dispositivi di blocco che non vengono rimossi ad inizio giornata. Se ci sono scale antincendio esterne, controllate che siano libere da materiale e che non siano ingombrate da piante che sono cresciute;
  5. carrelli elevatori: controllate che girofaro e cicalino della retromarcia siano funzionanti e se i lavoratori indossano la cintura durante l’utilizzo del carrello. Poichè al momento dello sgancio del caricabatterie, si può generare un arco elettrico, è buona norma che, prima dello sgancio, si interrompa l’alimentazione del caricabatterie; per capire se lo fanno, controllate che il caricabatterie, a cui non sarà attaccato alcun mezzo, non sia alimentato;
  6. prese interbloccate: le prese interbloccate vengono utilizzate per evitare la formazione di archi elettrici nelle operazioni di aggancio e sgancio delle attrezzature. Per impedire questo, sono dotate di un blocco che impedisce l’alimentazione quando non vi è nulla di collegato e impedisce lo sgancio quando la presa è ancora alimentata. Fate attenzione che, se vengono usate prolunghe o riduttori, questa funzionalità si perde e va sopperita con istruzioni o procedure;
  7. porte tagliafuoco: altra spina nel fianco, i puntelli in legno usati per tenere aperte le porte tagliafuoco.

Queste sono solo le principali non conformità che mi trovo solitamente nelle aziende. Chiaramente, ci sono poi non conformità molto specifiche legate alla lavorazione.

Come fare a informare il datore di lavoro?

Per quanto mi riguarda, io uso la “relazione di sopralluogo”. All’interno di questo documento, inserisco tutte le non conformità rilevate, indicando, per ognuna:

  • descrizione della non conformità rilevata: permette di descrivere qual è il problema anche per far capire le possibili ricadute sia come danni che come responsabilità;
  • proposta di trattamento: per ogni non conformità, riporto le possibili modalità per eliminare la non conformità. Se ci sono più possibilità, riporto tutte quelle che conosco, eventualmente, indicandone la gerarchia di preferenza, in ordine partendo dalla misura più cautelativa, a scendere. Sarà poi il datore di lavoro a decidere;
  • riferimenti normativi: qui indico la norma di legge eventualmente vietata. La ritengo una cosa corretta per permettere al datore di lavoro di verificare personalmente se ho contestato una cosa effettivamente errata oppure se sono stato eccessivamente rigido o, peggio, mi sono inventato un qualcosa che non è previsto. Ci sono casi in cui le mie segnalazioni non riportano un riferimento di legge, si tratta di quelle segnalazioni di condizioni pericolose che però non sono violazioni di legge;
  • possibili impatti: qui indico, soprattutto, le sanzioni a carico del datore di lavoro in modo che possa valutare le conseguenze di un’eventuale mancato rispetto. Se la non conformità non determina solo un mancato rispetto di legge ma anche un possibile danno per le persone o le cose, possono inserire qui i danni prevedibili.
  • Questa relazione la invio al datore di lavoro via email in PDF oppure la consegno cartacea con firma per ricevuta. Solo in casi particolari ricorro alla PEC.

    L’importanza del follow up

    Chi si occupa di sistemi di gestione, sa molto bene quanto importante sia, non solo segnalare e registrare eventuali non conformità, ma anche controllare che queste vengano correttamente gestite e che le misure sia di trattamento che correttive scelte, diano i risultati sperati.

    Alcune sentenze, hanno contestato all’RSPP, il fatto di aver segnalato una sola volta eventuali condizioni di pericolo e di non avere sollecitato il datore di lavoro perché provvedesse alla loro risoluzione. Senza entrare nel merito, ritengo sia nostro compito segnalare ripetutamente le non conformità che non vengono corrette. Spesso, mi sono trovato ad affrontare atteggiamenti completamente diversi a distanza di anni; tutti cambiamo e lo fanno anche i datori di lavoro. Non arrendiamoci segnalando una sola volta le cose che non vanno.

    Nel mio caso, procedo in questo modo: in occasione dell’audit successivo, solitamente entro 6 mesi dall’audit precedente, controllo lo stato di avanzamento delle misure per il trattamento delle non conformità che avevo rilevato e segnalo quelle corrette. Dopodiché riemetto la relazione di sopralluogo con le non conformità ancora aperte. E questo si ripete ad ogni sopralluogo.

    Chi mi aiuta in tutto questo?

    Chiaramente, quanto descritto sopra, è un lavorone, ma io mi faccio aiutare da un assistente fantastico: AimSafe. Visto che il tempo in ufficio è sempre meno, tendo a registrare le non conformità con AimSafe direttamente su tablet e cellulare anche per caricare immediatamente le foto come mostrato in questo video.

    Per ogni sede di lavoro, c’è la sezione “Non conformità”, dove poter inserire le non conformità rilevate cliccando su “Nuovo”. Chiaramente, un gran lavoro iniziale è quello di crearsi un proprio database delle non conformità. Come AimSafe, vi aiutiamo fornendovi un catalogo con oltre 350 non conformità in continuo aumento. Nel link troverete l’elenco completo che può esservi utile anche come guida per conoscere le principali non conformità che ho incontrato nella mia professione.

    Una volta caricate tutte le non conformità, emetto la Relazione di sopralluogo. Anche per questa operazione sfrutto il report messo a disposizione da AimSafe, consentendomi di completare l’operazione con un semplice click.


    AimSafe permette anche di registrare l’avvenuto trattamento della non conformità. Una volta inserita la data di trattamento, quella non conformità non verrà più stampata nella relazione di sopralluogo.

    Per quanto riguarda il sollecito, oltre a quello che faccio io inviando dopo ogni sopralluogo, la relazione aggiornata con le non conformità non trattate, ci pensa AimSafe, ogni 15 giorni a ricordare al datore di lavoro che rimangono delle non conformità da trattare.

    Questa serie continua, cercando di analizzare altri aspetti che il RSPP è tenuto a svolgere durante la propria attività, ma se avete domande in proposito, non esitate a contattarmi scrivendo a fabio.rosito@aimsafe.it.

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