Entrata in vigore
Prima di tutto, ad oggi (25/02/2022), tutti e tre i decreti di settembre 2021 non sono ancora in vigore ma entreranno in vigore a 1 anno dalla data di pubblicazione.
D.M. 02/09/2021 (modifiche ai contenuti del piano di emergenza, prove di evacuazione anche per luoghi aperti al pubblico con affollamento superiore a 50 persone, aggiornamento formazione antincendio, prova pratica per rischio basso, requisiti dei docenti) pubblicata il 04/10/2021 quindi entrerà in vigore il 04/10/2022.
D.M. 03/09/2021 (valutazione dei rischi e prescrizioni antincendio in attività non soggette al D.P.R. 151/11) pubblicato il 29/10/2021 quindi entrerà in vigore il 29/10/2022.
Periodo transitorio
Previsto dal D.M. 02/09/2021 per la formazione antincendio:
- tutti i corsi pianificati prima del 04/10/2022, anche se programmati con i contenuti del D.M. 10/03/1998 e con docenti con "qualificati" per l'antincendio, possono comunque essere svolti anche dopo il 04/10/2022 ma entro il 04/04/2023. Consiglio di lasciare traccia della pianificazione prima del 04/10/2022 tramite email di conferma corso e date o altra forma di evidenza oggettiva;
- per tutti gli incaricati antincendio che, alla data del 04/10/2022, hanno il corso scaduto in base alla nuova norma, ovvero svolto prima del 04/10/2017, hanno tempo un anno per partecipare all'aggiornamento. Rimane il problema per coloro che scadranno dopo il 04/10/2022 che dovranno, stanti le condizioni attuali, effettuare l'aggiornamento pena la potenziale sanzione (speriamo in un chiarimento che permetta di poter usufruire di questo anno cuscinetto per tutti).
Aggiornamento della valutazione dei rischi
Per quanto concerne l'aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio e allineamento alle prescrizioni secondo il minicodice (allegato I D.M. 03/09/2021), per le attività a rischio basso, o codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) per il resto delle attività non soggette al D.P.R. 151/11, questo si dovrà applicare solo in caso di modifiche quali quelle previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008:
- modifiche del processo produttivo: immaginiamo l'implementazione di impianti, la creazione di nuovi reparti ecc. che vanno a modificare le condizioni antincendio dell'edificio;
- organizzazione del lavoro significative: attivazione di turni notturni, modifiche sostanziali che possano andare a impattare sull'organizzazione della sicurezza antincendio;
- grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione: ci rendiamo conto che, sul mercato, sono disponibili dispositivi e mezzi opportuni per la gestione antincendio nell'azienda, e decidiamo di valutarli, dovremo farlo nell'ottica delle nuove prescrizioni;
- a seguito di infortuni significativi: in caso di incendi o principi di incendio quando risulti necessario capire se le misure attualmente in essere sono ancora funzionali alla nostra attività.
Conclusioni
Ecco un'indicazione delle scadenze temporali
04/10/2022: integrazione del piano di emergenza per le attività già soggette all'obbligo in base al D.M. 10/03/1998;
04/10/2022: redazione del piano di emergenza e pianificazione della prova di evacuazione per le attività aperte al pubblico, con oltre 50 persone di affollamento, precedentemente non soggette;
04/10/2022: applicazione delle prescrizioni sui corsi di formazione antincendio (requisiti dei docenti compresi) per tutti i corsi non già pianificati prima di questa data;
29/10/2022: data oltre la quale, per nuove attività o modifiche sostanziali, effettuare la valutazione del rischio di incendio con le nuove norme;
04/04/2023: termine entro il quale terminare eventuali attività di formazione antincendio secondo il D.M. 10/03/1998, purché siano state pianificate prima del 04/04/2022;
04/10/2023: termine entro il quale sottoporre ad aggiornamento gli incaricati antincendio la cui formazione era stata svolta prima del 04/10/2017.