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La norma sostituisce la precedente versione che abbiamo conosciuto in quanto richiamata al fondo dell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicato come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Nello specifico, la parte 1 si riferisce alle attività di sollevamento di carichi e di sollevamento e trasporto. Non tratta, invece, attività di traino e spinta, alle quali è dedicata la UNI ISO 11228-2, e le attività di sovraccarico degli arti superiori per i quali si applica la UNI ISO 11228-3.
Vediamo insieme le principali modifiche.
Come sempre, all'arrivo di novità, scatta il panico, a volte alimentato in maniera strumentale, quando, spesso, le norme nuove prevedono tempi di adeguamento assolutamente fattibili. Vediamo cosa dovremo fare da qui a un anno e mezzo da oggi...
La prima fase è composta dalla domanda chiave che, nel caso del sollevamento è se sono presenti o meno operazioni che richiedano il sollevamento di carichi di peso pari a 3 kg o superiore. La risposta negativa, determina la non applicabilità del rischio e la valutazione si arresta a questo punto.
In caso positivo, si passa alla valutazione rapida andando ad analizzare i punti 3.2.1 e 3.2.2.
Questo importante principio viene spesso "dimenticato" o realizzato in maniera non adeguata, conducendo ad uno svuotamento del significato del DVR stesso o ad una non adeguata implementazione delle necessarie misure di sicurezza.
In questo articolo cerco di approfondire questi obiettivi e fornire dei consigli per migliorare la qualità della propria attività di consulenza.