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Tuttavia, è l'occasione per ritornare su questo elemento e, appunto, anche sulle ricadute giuslavoristiche che potrebbe avere un'incompleta valutazione del rischio.

La norma sostituisce la precedente versione che abbiamo conosciuto in quanto richiamata al fondo dell'allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicato come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. Nello specifico, la parte 1 si riferisce alle attività di sollevamento di carichi e di sollevamento e trasporto. Non tratta, invece, attività di traino e spinta, alle quali è dedicata la UNI ISO 11228-2, e le attività di sovraccarico degli arti superiori per i quali si applica la UNI ISO 11228-3.
Vediamo insieme le principali modifiche.

Come sempre, all'arrivo di novità, scatta il panico, a volte alimentato in maniera strumentale, quando, spesso, le norme nuove prevedono tempi di adeguamento assolutamente fattibili. Vediamo cosa dovremo fare da qui a un anno e mezzo da oggi...


La prima fase è composta dalla domanda chiave che, nel caso del sollevamento è se sono presenti o meno operazioni che richiedano il sollevamento di carichi di peso pari a 3 kg o superiore. La risposta negativa, determina la non applicabilità del rischio e la valutazione si arresta a questo punto.
In caso positivo, si passa alla valutazione rapida andando ad analizzare i punti 3.2.1 e 3.2.2.

Questo importante principio viene spesso "dimenticato" o realizzato in maniera non adeguata, conducendo ad uno svuotamento del significato del DVR stesso o ad una non adeguata implementazione delle necessarie misure di sicurezza.
In questo articolo cerco di approfondire questi obiettivi e fornire dei consigli per migliorare la qualità della propria attività di consulenza.