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Il punto 1.10 dell'Allegato IV riporta prescrizioni inerenti l'illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro, richiamando "i luoghi di lavoro devono disporre di adeguata luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori".