L’articolo 71 comma 4 lettera b, prevede che, per le attrezzature di lavoro che richiedono un controllo periodico, siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro dei controlli stessi. Il comma 8 specifica quali controlli vanno previsti:
- Controlli sull'installazione qualora la sicurezza dipenda dalle condizioni con cui questa viene effettuata;
- Controlli sulle attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti. Per questa tipologia di attrezzature, sono previsti sia controlli periodici che straordinari in caso di eventi eccezionali.
La linea guida richiama le norme tecniche per i controlli sui carrelli elevatori, che riportiamo nelle versioni ora in vigore:
- UNI ISO 6292:2020 “Carrelli industriali semoventi e trattori industriali – Capacità di frenatura e resistenza degli elementi del freno”
- UNI ISO 5057:2000 “Carrelli industriali – Controllo e riparazione dei bracci di forza in servizio sui carrelli elevatori a forche”
- UNI ISO 2330:2006 “Carrelli elevatori a forche – Bracci di forca – Caratteristiche tecniche e prove”
Chi può fare i controlli?
La linea guida indica che i controlli da effettuare sui carrelli elevatori possono essere eseguiti “tecnici esperti” per determinare eventuali definizioni e da “ingegnere esperto” per stabilire le misure da adottare:- “tecnico esperto”: persona che, per sua istruzione di base e per sua esperienza, ha sufficienti conoscenze nel campo degli apparecchi di sollevamento ed ha sufficiente familiarità con i relativi regolamenti per determinare le deviazioni delle condizioni appropriate.
- “ingegnere esperto”: ingegnere pratico in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, in possesso dell’attrezzatura necessaria per effettuare la verifica e può giudicare la condizione di sicurezza dell’apparecchio di sollevamento e decide quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro.
Carrelli elevatori: inserita la scheda nel modulo attrezzature
Al punto 13 della linea guida vengono indicate le modalità corrette per la preparazione del mezzo prima di effettuare i controlli. In allegato alla linea guida, una serie di modelli per registrare i controlli.
La linea guida è composta da punti, ognuno dei quali prevede l’analisi di specifici componenti dei carrelli elevatori e le misure di controllo da attuare:
4 Dispositivi di sollevamento:
4.1 Forche a sezione piena, chiavistelli e fermi (si rimanda alla UNI ISO 5057:2000 che richiama anche la periodicità che deve essere non superiore a 12 mesi);
4.2 Forche di tipo ricoprente;
4.3 Catene;
4.4 Gruppi di sollevamento;
7 Motore, trasmissione e freni
7.1 Motore termico e relativi impianti;
7.1.1 Carrelli con motore a combustione interna a gasolio;
7.1.2 Carrelli con motore a combustione interna a GPL;
7.1.3 Accesso al motore;
7.2 Ponte motore e assale sterzanti
7.3 Freni (si rimanda alla lettura dettagliata della UNI ISO 6292:2020 n.d.a.);
7.3.1 Freno di servizio, efficienza di frenatura;
7.3.2 Freni di stazionamento, efficienza di frenatura;
7.3.3 Sistema di frenatura mediante timone;
7.4 Ruote e gommatura;
8 Posto di guida e comandi
8.1 Sedile;
8.2 Sistema di trattenimento operatore;
8.3 Coperchio e vano batteria;
8.4 Protezione conducente;
8.5 Sistemi e dispositivi di comando per la traslazione;
8.6 Impianto di sterzatura;
8.6.1 Tipi di meccanismo;
8.6.2 Tipi di azionamento;
9 Impianto elettrico
9.1 Batteria di trazione;
9.1.1 Stato della batteria;
9.1.2 Trattenimento batteria;
9.1.3 Dati batteria;
9.2 Resistenza d’isolamento;
9.3 Dispositivo “uomo presente” solo per i carrelli elettrici;
9.4 Spegnimento d’emergenza;
9.5 Sistema di sicurezza per controllo della marcia;
9.6 Cablaggio elettrico e fusibili;
9.7 Avvisatore acustico;
10 Sistema idraulico
10.1 Trafilamenti e danni;
10.2 Valvole di sicurezza;
11 Telaio
11.1 Punti di attacco;
11.2 Cofani
12 Varie
12.1 Targhette;
12.2 Manuali;
12.3 Accessori.
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